Reiscrizione veicoli radiati d’ufficio
REISCRIZIONE VEICOLI RADIATI D’UFFICIO
CIRCOLARE ART.18
La Direzione generale della Motorizzazione Civile ha emanato una nuova circolare per far chiarezza sulle modalità di reiscrizione, nei pubblici registri, dei veicoli radiati d’ufficio, ai sensi dell’art. 18 della Legge Finanziaria n. 289/2002. La circolare è la n. 4437/M360 e sostituisce integralmente la n. 1971/M360 del 14 luglio 2003. Tale documento precisa che l’ambito di applicazione della norma è riferito ai soli veicoli d’interesse storico e collezionistico, intendendo quelli che, ai sensi dell’Art. 60 del CdS, sono iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Storico FMI. Tali veicoli, a condizione che siano stati radiati d’ufficio e siano ancora in possesso sia delle targhe che dei documenti di circolazione originali, potranno essere reiscritti nel Pubblico Registro Automobilistico senza essere sottoposti a reimmatricolazione, previo il pagamento di tre anni delle tasse arretrate maggiorate del 50%.
Pubblichiamo di seguito il testo integrale della CIRCOLARE.
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre
Roma, 26 novembre 2003
Circolare prot. n. 4437/M360
La presente circolare sostituisce interamente la circolare prot. n. 1971/M360 del 14 luglio 2003, che deve pertanto ritenersi abrogata.
Pervengono a questo Dipartimento richieste di chiarimenti in ordine alla portata applicativa dell’art. 18, comma 1, della legge 27 dicembre 2003, n. 289, il quale prevede che: “Per i veicoli storici e d’epoca, nonché per i veicoli storici-d’epoca in deroga alla normativa vigente, è consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 per cento. …(omissis)… La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo.”
Al riguardo, poiché la terminologia utilizzata dal legislatore non appare perfettamente in linea con la definizione che l’art. 60 c.d.s. fornisce in tema di veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico, appare anzitutto opportuno chiarire quale sia l’ambito oggettivo di applicabilità della norma finanziaria.
L’art. 60, comma 2, c.d.s., infatti, riconduce alla categoria dei veicoli d’epoca “i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati … (omissis) … e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione”; tant’è che il successivo comma 3, let. a) ne consente la circolazione esclusivamente in occasione di apposite manifestazioni o raduni, previa autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio della Motorizzazione.
Viceversa, ai sensi dell’art. 60, comma 4, c.d.s., come sostituito dall’art. 1, comma 2-quater, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (nel testo modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214) rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
Al riguardo, occorre sottolineare che, sebbene la riformata norma codicistica non preveda più espressamente che i predetti veicoli, qualora non iscritti al P.R.A., per poter circolare debbano essere reimmatricolati ed iscritti nei registri del P.R.A., tale prescrizione deve ritenersi comunque applicabile alla luce delle disposizioni generali dettate dall’art. 93 c.d.s..
Appare pertanto evidente come l’ambito di applicazione della previsione contenuta nella norma finanziaria in esame debba essere necessariamente riferito ai soli veicoli di interesse storico e collezionistico. Inoltre, tenuto conto che la finalità perseguita è quella di consentire la reiscrizione dei veicoli in parola nel pubblico registro automobilistico, previo pagamento delle tasse automobilistiche arretrate maggiorate del 50%, il legislatore lascia chiaramente intendere che si tratta di veicoli radiati d’ufficio.
La medesima norma finanziaria prevede inoltre che, effettuata la reiscrizione nel pubblico registro automobilistico, possano essere mantenute le targhe e i documenti originali del veicolo.
In sostanza, quindi, viene esclusa la necessità che il veicolo, reiscritto nel pubblico registro automobilistico, debba essere sottoposto a reimmatricolazione laddove sussistano le targhe e i documenti di circolazione originali.
Ciò posto, tenuto conto che il veicolo può essere o meno presente nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, che successivamente alla radiazione d’ufficio il veicolo stesso può essere rimasto in disponibilità del medesimo proprietario ovvero può essere stato trasferito a terzi e che l’interessato può o meno essere in possesso delle targhe e dei documenti di circolazione originari, nelle tabelle allegate alla presente circolare è contenuta una ricognizione dettagliata delle procedure da applicare ai possibili casi concreti che si prevede possano realizzarsi. Al riguardo, si richiama l’attenzione sui seguenti principi di carattere generale:
1. ai fini dell’annotazione, nell’Archivio Nazionale dei Veicoli e sulla carta di circolazione, che si tratta di un “Veicolo di interesse storico e collezionistico”, l’interessato deve sempre produrre copia della certificazione rilasciata da uno dei registri previsti dal vigente art. 60, comma 4, c.d.s;
2. la preventiva reiscrizione nel pubblico registro automobilistico è comprovata dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero mediante produzione di copia del certificato di proprietà rilasciato dal P.R.A.;
3. l’annotazione, sulla carta di circolazione originale, che si tratta di “Veicolo di interesse storico e collezionistico” è apposta manualmente;
4. nelle ipotesi in cui non ricorre la necessità di emettere la carta di circolazione, l’annotazione, nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, che si tratta di “Veicolo di interesse storico e collezionistico” è effettuata attraverso la transazione “SC67” e inserendo “N” nel campo “cod. procedura”;
5. l’emissione dell’etichetta, da applicare sulla carta di circolazione originale, attestante le generalità del nuovo proprietario è effettuata attraverso la maschera “STDU”;
6. nell’ipotesi in cui l’interessato sia in possesso delle targhe originali ma non della carta di circolazione ed il veicolo non sia presente in archivio, si rende possibile l’immatricolazione con la stessa targa, ed il rilascio della relativa carta di circolazione, senza che vi sia stata la preventiva reiscrizione nel pubblico registro automobilistico; in tal caso, l’interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’anno di prima immatricolazione, la pregressa iscrizione nel pubblico registro automobilistico e l’anno di avvenuta radiazione d’ufficio, ovvero copia dell’estratto cronologico rilasciato dal PRA;
7. nell’ipotesi in cui l’interessato sia in possesso della carta di circolazione originale ma non delle targhe, è sempre necessaria la reimmatricolazione; di conseguenza, non è richiesta la preventiva reiscrizione nel pubblico registro automobilistico;
8. nell’ipotesi di cui al precedente punto 7, l’interessato può chiedere di trattenere la carta di circolazione originale; in tal caso, l’Ufficio della Motorizzazione procede ad annullarla apponendo la dicitura “non valida ai fini della circolazione”, il timbro, la data e la firma del funzionario che vi ha provveduto, e ne trattiene una copia agli atti; in caso contrario, l’interessato restituisce la carta di circolazione originaria al fine della distruzione;
9. a maggior ragione, laddove l’interessato sia sprovvisto sia della carta di circolazione sia delle targhe originali, occorre procedere alla reimmatricolazione e non è richiesta la preventiva reiscrizione nel pubblico registro automobilistico;
10. resta in ogni caso ferma la necessità che il veicolo di interesse storico e collezionistico, per poter circolare su strada, debba essere in regola con gli obblighi di revisione annuale, stante il combinato disposto di cui agli artt. 80, comma 4, e 60, comma 1, c.d.s.; pertanto, si richiama la necessità che sul duplicato della carta di circolazione sia annotato che il veicolo deve essere sottoposto a revisione prima della immissione in circolazione;
11. il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive d’origine (art. 75 c.d.s.):
– in caso di reimmatricolazione;
– in caso di immatricolazione con la stessa targa originale;
– quando i dati tecnici contenuti nel certificato rilasciato da uno dei registri previsti dal vigente art. 60, comma 4, c.d.s. non siano sufficienti al fine della compilazione della carta di circolazione (in sede di emissione del duplicato) e all’aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli (quando il veicolo non sia presente nell’Archivio stesso).
In ogni caso, la visita e prova assorbe gli obblighi di revisione.
Si ribadisce che le disposizioni contenute nella presente circolare concernono esclusivamente i veicoli di interesse storico e collezionistico già iscritti nel pubblico registro automobilistico e da questo radiati d’ufficio; pertanto, per l’immissione in circolazione dei veicoli che non ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 18 della legge finanziaria 2003, si richiamano le vigenti disposizioni nel tempo diramate con apposite circolari.
A tale ultimo riguardo, si rammenta che, a decorrere dal 17 giugno 2003, non si rende più possibile reimmatricolare motoveicoli radiati a richiesta degli interessati se non sono conformi alla direttiva quadro 2002/24/CE, fatta eccezione per i veicoli di interesse storico e collezionistico.
Infine, si segnala l’opportunità di intensificare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle documentazioni prodotte in copia dagli interessati al fine della reimmissione in circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico già radiati d’ufficio.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo Fumero)
Ottimo e fatto molto bene e da moltissimi consigli sull’interpretazione della legge. Bravi.
Tengo una macchina d’epoca radiata d’ufficio.sono possessori ma non intestatario.come posso fare il passaggio di proprietà in caso di vendita.
Buongiorno.
La risposta è complessa perché, non essendo intestatario, di fatto il bene è inalienabile, ma può essere rivendicata la proprietà con usucapione.
Consiglio una visura al PRA, che si può richiede in qualsiasi agenzia di pratiche automobilistiche, per visionare tutti i precedenti proprietari effettivi.
Nel caso fosse un suo congiunto deceduto, rientrerebbe nella successione.
E’ un caso complesso e può essere aiutata da un’agenzia specializzata, così non è facile consigliare e valutare.
Distinti Saluti
Buongiorno.
ho ereditato un’auto d’epoca del 1962 che è stata radiata d’ufficio nell’87 e reimmatricolata nell’89 dallo stesso proprietario. Possiedo targhe e libretto originale. L’auto non risulta iscritta però al PRA, quindi è ancora registrata come radiata. è possibile in questo caso recuperare le vecchie targhe e reimmatricolarla con quest’ultime o altrimenti devo procedere con la reimmatricolazione delle targhe attuali dell’89?
grazie per la disponibilità
Buongiorno,
se la sua vettura possiede ancora targhe e libretto originale, può richiedere un CRS DA REIMMATRICOLAZIONE per radiazione d’ufficio e riavrà le sue targhe originali.
Il CRS sarà tutto cartaceo, con foto e dati tecnici completi.
Ad esso aggiungerà la dichiarazione di conformità (modulo standard) a cura di un meccanico professionista e la Visura al Pra da cui desumere l’esatto giorno di radiazione.
Il costo è di 150,00€ da pagare tramite apposito bollettino direttamente all’ASI.
Quindi andrà in Motorizzazione e richiederà il ripristino delle targhe qui ante.
Riassumo brevemente;
LE DOMANDE DI RE-IMMATRICOLAZIONE devono allegare:
-Modulo CRS compilato e firmato
-Fotografie stampate a colori
-Dichiarazione dei lavori eseguiti timbrata e firmata.
-Estratto cronologico del PRA
-Bolla doganale/fattura d’acquisto/estratto cronologico storico (per i veicoli provenienti dall’estero)
-Dichiarazione di corretta conservazione
-Dichiarazione sostitutiva atto notorietà
Bollettino ad ASi di 150,00€
Per ulteriori informazioni scriva pure al nostro indirizzo email.
I più cordiali saluti
Nadia Stefanini
Presidente
http://www.oldmotorsclubbergamo.it
Pec: oldmotorsclubbergamo@pec-legal.it
Mobile 3356385019
Cortesemente vorrei un aiuto in quanto posseggo una moto mas del 1930 è stata radiata d ufficio bolli non pagati ho tutti i documenti originali libretto. Foglio complementare. Estratto cronologico .targa e crs asi per immatricolazione ma alla motorizzazione di Viterbo mi hanno detto che devo andare al cpa motorizzazione diRoma per collaudoprrche veicolo antecedente al 1960.Come club cosa mi consigliate ? è possibile fare come dice la legge il pagamento dei 3 bolli e riattivarla al pra? La legge vale anche per il nuovo Documento unico?grazie confido nel vostro aiuto.magari anche avere indirizzo agenzia pratiche auto che tratta veicoli epoca
Buonasera.
Non conosco perfettamente le normative della sua Regione, ma suppongo che siano le stesse per tutta Italia.
Se la moto risulta radiata d’ufficio, con ancora tutti i documenti, qui in Lombardia non deve passare un nuovo collaudo ma solo presentare la richiesta di reintegrare le vecchie targhe, pagare gli ultimi 3 anni di bollo raddoppiato e così viene riattivata la moto.
Le ricordo che il certificato di Verifica della moto, compilato e firmato da un meccanico ed indispensabile per ottenere il tutto, ha valenza solo provinciale e quindi a Roma è fuori appartenenza.
Le consiglio di affidarsi ad un’agenzia molto valida e sconsiglio il fai da te che è più economico ma molto più complesso.
I più cordiali saluti e auguri di Buone Feste.