PAGAMENTO DEI BOLLI ARRETRATI
COME COMPORTARSI IN CASO DI RICHIESTE DI PAGAMENTO DEI BOLLI ARRETRATI
L’Articolo 63 della Legge 342/2000 ha stabilito che – per circolare – le auto con oltre 20 anni (quelle “determinate” dall’ASI) e quelle con oltre 30 anni, debbono pagare una tassa di circolazione di € 25,82 annui (50.000 £), mentre per le moto (determinate anche dalla FMI) la tassa è di 10,33 € (20.000 £). Per quel che concerne l’ASI, l’Ente rilascia previa richiesta del tesserato, un apposito documento da esibire a richiesta delle Autorità competenti: l’Attestato di Storicità (sinora denominato impropriamente Attestato d’Iscrizione). Prima dell’entrata in vigore della norma sopra indicata, i veicoli, su domanda dei tesserati rivolta all’Ente Federale (per quel che ci interessa), ottenevano dopo i 30 anni l’esenzione dal pagamento della tassa di possesso (documento rilasciato dal Ministero delle Finanze e dal Ministero comunicato alle singole Regioni) e potevano circolare liberamente: trattasi dei veicoli qualificati dalla norma, “di interesse storico e collezionistico”. Si è resa necessaria la premessa per far comprendere i comportamenti da adottare laddove le singole Regioni avanzino richieste di pagamento dei cosiddetti “Bolli” per gli anni pregressi. Fino all’anno 2000 compreso, i veicoli sopra indicati (di oltre 30 anni certificati dall’ASI) erano totalmente esenti da tasse e potevano liberamente circolare; pertanto, ove pervengano richieste da parte delle Regioni (risulta che recentemente siano pervenute richieste, per l’anno 1999) occorrerà che il singolo tesserato tempestivamente invii per Racc. R.R. e/o con Fax (che rilasci contestuale ricevuta), copia del documento attestante l’esenzione del veicolo, e non occorrerà impugnare l’eventuale cartella davanti alla Commissione Tributaria, ove sia stato confermato dal destinatario l’effettuato sgravio. L’Ente impositore non potrà richiedere, fino all’anno 2000 compreso, la dimostrazione del pagamento dell’importo di cui alla Finanziaria 2000, che potrà essere richiesto “eventualmente”, soltanto dall’anno 2001 in poi. In seguito, laddove dovessero pervenire richieste di pagamento di tasse automobilistiche da parte delle Regioni, occorrerà dimostrare di avere “preventivamente” ottenuto (previa domanda del tesserato) il Certificato di Storicità rilasciato dall’ASI. Detto documento dovrà essere inviato all’Ente impositore in copia con le modalità indicate al punto 1) che precede, onde ottenere lo sgravio, ove fosse stata già emessa cartella esattoriale. È opinabile che l’Ente impositore possa mai chiedere l’attestazione del pagamento della tassa di circolazione (€ 25,82 o € 10,33), atteso che la stessa è dovuta soltanto ove il veicolo effettivamente circoli: potrà pertanto essere richiesta l’attestazione soltanto dagli Agenti di Polizia, nel caso della circolazione del veicolo: si precisa altresì che la norma non prevede sanzioni per il mancato pagamento di tale tassa di circolazione.