Notizie

Gentili soci

Negli ultimi giorni sono pervenute diverse domande circa la possibilità di circolare con i veicoli storici. Vi invitiamo pertanto a consultare il link di Regione Lombardia che troverete allegato al fine di soddisfare i vs. dubbi. 
Nel link che vi si aprirà dovete scorrere fino alla dicitura “MIsure strutturali permanenti per la limitazione del traffico veicolare” dove alla fine del riquadro troverete
“Sono esclusi dal fermo della circolazione:
(…)
  • i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;”
 
Vi invitiamo a consultare fonti ufficiali prescindendo da qualsiasi comunicazione contraria che non pervenga da Regione Lombardia. 
Di seguito, il link: 

Certificato di rilevanza storica

Scritto il 27 Novembre 2013 | 0 commenti

Certificato di rilevanza storica

CERTIFICATO DI RILEVANZA STORICA Questo nuovo documento sostituisce il “certificato delle caratteristiche tecniche”. E’ necessario per la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico dal 19/03/2010. Viene richiesto, ai sensi del D.M. 17/12/2009, che disciplina i requisiti per la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico.In particolare il Decreto regolamenta modalità e procedure per:l’iscrizione di un veicolo in uno dei Registri, al fine di acquisire la qualifica di veicolo di interesse storico e collezionistico; la riammissione alla circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico precedentemente cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta; la revisione periodica alla quale sono soggetti detti veicoli. Le disposizioni del Decreto NON si applicano a veicoli che siano repliche ex-novo, ancorché fedeli, di veicoli di interesse storico e collezionistico.La modulistica per richiederlo è disponibile presso tutti i club federati. AUTO...

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Carta d’identità FIVA

Scritto il 27 Novembre 2013 | 2 commenti

Carta d’identità FIVA

CARTA D’IDENTITA’ FIVA Documento di riconoscimento del veicolo contenente la fotografia, la datazione, gli estremi identificativi, la classificazione nonché l’annotazione delle eventuali difformità dallo stato d’origine riscontrate, secondo le norme del Codice Tecnico Internazionale FIVA vigente e, se necessario, la sintesi della storia del veicolo. Viene emesso ai sensi degli artt. 3 (Classifications Technique des vehicules) e 6 (Carte d’ldentite FIVA) del Codice Tecnico Internazionale vigente e concesso in uso al tesserato. Consente la partecipazione alle manifestazioni iscritte nel calendario internazionale FIVA e il particolare trattamento assicurativo. Non consente la partecipazione alle manifestazioni iscritte nel calendario nazionale ASI e non può essere rilasciato ai veicoli immatricolati nei paesi esteri. E’ valido dieci anni e deve essere rinnovato al momento dell’eventuale cambio di proprietà del veicolo. Viene rilasciato a tutti i veicoli che abbiano compiuto 30 anni dalla data di costruzione. Può essere rilasciata a persona residente in Italia in possesso di un veicolo senza targa oppure a persona non residente in Italia, ma in possesso di un veicolo immatricolato in...

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PAGAMENTO DEI BOLLI ARRETRATI

Scritto il 21 Novembre 2013 | 0 commenti

COME COMPORTARSI IN CASO DI RICHIESTE DI PAGAMENTO DEI BOLLI ARRETRATI L’Articolo 63 della Legge 342/2000 ha stabilito che – per circolare – le auto con oltre 20 anni (quelle “determinate” dall’ASI) e quelle con oltre 30 anni, debbono pagare una tassa di circolazione di € 25,82 annui (50.000 £), mentre per le moto (determinate anche dalla FMI) la tassa è di 10,33 € (20.000 £). Per quel che concerne l’ASI, l’Ente rilascia previa richiesta del tesserato, un apposito documento da esibire a richiesta delle Autorità competenti: l’Attestato di Storicità (sinora denominato impropriamente Attestato d’Iscrizione). Prima dell’entrata in vigore della norma sopra indicata, i veicoli, su domanda dei tesserati rivolta all’Ente Federale (per quel che ci interessa), ottenevano dopo i 30 anni l’esenzione dal pagamento della tassa di possesso (documento rilasciato dal Ministero delle Finanze e dal Ministero comunicato alle singole Regioni) e potevano circolare liberamente: trattasi dei veicoli qualificati dalla norma, “di interesse storico e collezionistico”. Si è resa necessaria la premessa per far comprendere i comportamenti da adottare laddove le singole Regioni avanzino richieste di pagamento dei cosiddetti “Bolli” per gli anni pregressi. Fino all’anno 2000 compreso, i veicoli sopra indicati (di oltre 30 anni certificati dall’ASI) erano totalmente esenti da tasse e potevano liberamente circolare; pertanto, ove pervengano richieste da parte delle Regioni (risulta che recentemente siano pervenute richieste, per l’anno 1999) occorrerà che il singolo tesserato tempestivamente invii per Racc. R.R. e/o con Fax (che rilasci contestuale ricevuta), copia del documento attestante l’esenzione del veicolo, e non occorrerà impugnare l’eventuale cartella davanti alla Commissione Tributaria, ove sia stato confermato dal destinatario l’effettuato sgravio. L’Ente impositore non potrà richiedere, fino all’anno 2000 compreso, la dimostrazione del pagamento dell’importo di cui alla Finanziaria 2000, che potrà essere richiesto “eventualmente”, soltanto dall’anno 2001 in poi. In seguito, laddove dovessero pervenire richieste di pagamento di tasse automobilistiche da parte delle Regioni, occorrerà dimostrare di avere “preventivamente” ottenuto (previa domanda del tesserato) il Certificato di Storicità rilasciato dall’ASI. Detto documento dovrà essere inviato all’Ente impositore in copia con le modalità indicate al punto 1) che precede, onde ottenere lo sgravio, ove fosse stata già emessa cartella esattoriale. È opinabile che l’Ente impositore possa mai chiedere l’attestazione del pagamento della tassa di circolazione (€ 25,82 o € 10,33), atteso che la stessa è dovuta soltanto ove il veicolo effettivamente circoli: potrà pertanto essere richiesta l’attestazione soltanto dagli Agenti di Polizia, nel caso della circolazione del veicolo: si precisa altresì che la norma non prevede sanzioni per il mancato pagamento di tale tassa di circolazione.  ...

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