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Gentili soci
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4,
del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;”
PAGAMENTO DEI BOLLI ARRETRATI
COME COMPORTARSI IN CASO DI RICHIESTE DI PAGAMENTO DEI BOLLI ARRETRATI L’Articolo 63 della Legge 342/2000 ha stabilito che – per circolare – le auto con oltre 20 anni (quelle “determinate” dall’ASI) e quelle con oltre 30 anni, debbono pagare una tassa di circolazione di € 25,82 annui (50.000 £), mentre per le moto (determinate anche dalla FMI) la tassa è di 10,33 € (20.000 £). Per quel che concerne l’ASI, l’Ente rilascia previa richiesta del tesserato, un apposito documento da esibire a richiesta delle Autorità competenti: l’Attestato di Storicità (sinora denominato impropriamente Attestato d’Iscrizione). Prima dell’entrata in vigore della norma sopra indicata, i veicoli, su domanda dei tesserati rivolta all’Ente Federale (per quel che ci interessa), ottenevano dopo i 30 anni l’esenzione dal pagamento della tassa di possesso (documento rilasciato dal Ministero delle Finanze e dal Ministero comunicato alle singole Regioni) e potevano circolare liberamente: trattasi dei veicoli qualificati dalla norma, “di interesse storico e collezionistico”. Si è resa necessaria la premessa per far comprendere i comportamenti da adottare laddove le singole Regioni avanzino richieste di pagamento dei cosiddetti “Bolli” per gli anni pregressi. Fino all’anno 2000 compreso, i veicoli sopra indicati (di oltre 30 anni certificati dall’ASI) erano totalmente esenti da tasse e potevano liberamente circolare; pertanto, ove pervengano richieste da parte delle Regioni (risulta che recentemente siano pervenute richieste, per l’anno 1999) occorrerà che il singolo tesserato tempestivamente invii per Racc. R.R. e/o con Fax (che rilasci contestuale ricevuta), copia del documento attestante l’esenzione del veicolo, e non occorrerà impugnare l’eventuale cartella davanti alla Commissione Tributaria, ove sia stato confermato dal destinatario l’effettuato sgravio. L’Ente impositore non potrà richiedere, fino all’anno 2000 compreso, la dimostrazione del pagamento dell’importo di cui alla Finanziaria 2000, che potrà essere richiesto “eventualmente”, soltanto dall’anno 2001 in poi. In seguito, laddove dovessero pervenire richieste di pagamento di tasse automobilistiche da parte delle Regioni, occorrerà dimostrare di avere “preventivamente” ottenuto (previa domanda del tesserato) il Certificato di Storicità rilasciato dall’ASI. Detto documento dovrà essere inviato all’Ente impositore in copia con le modalità indicate al punto 1) che precede, onde ottenere lo sgravio, ove fosse stata già emessa cartella esattoriale. È opinabile che l’Ente impositore possa mai chiedere l’attestazione del pagamento della tassa di circolazione (€ 25,82 o € 10,33), atteso che la stessa è dovuta soltanto ove il veicolo effettivamente circoli: potrà pertanto essere richiesta l’attestazione soltanto dagli Agenti di Polizia, nel caso della circolazione del veicolo: si precisa altresì che la norma non prevede sanzioni per il mancato pagamento di tale tassa di circolazione. ...
approfondisciASI: precisazioni sul DM del 17/12/09 e sul C.R.S
Precisazioni sul DM del 17/12/2009 e sul C.R.S. Il D.M. 17 dicembre 2009 pubblicato sulla G.U. del 19 marzo 2010, disciplina modalità e procedure per: – L’iscrizione di un veicolo in uno dei Registri al fine d acquisire la qualifica di veicolo d’interesse storico e collezionistico; – Per la riammissione alla circolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico precedentemente cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta; – Per la revisione periodica alla quale sono soggetti i veicoli di interesse storico. Pertanto, l’iscrizione ad un registro di un veicolo storico è subordinata al rilascio, da parte del registro stesso, del certificato di rilevanza storica e collezionistica. 1. A partire dal 20 marzo 2010, il CRS è l’unico documento valido ai fini della circolazione? Si perché il Decreto dice che attraverso il CRS un veicolo acquisisce la qualifica di veicolo di interesse storico e collezionistico (art. 3 comma 1) 2. L’attestato di storicità non è quindi più valido ai fini della circolazione? Il D.M. è entrato in vigore il 20.03.2010 e provvede per il futuro. I veicoli dichiarati di interesse storico e collezionistico prima del 19.03.2010 tali rimangono e mantengono i diritti acquisiti se sui loro documenti di circolazione compare tale classificazione o se sono stati dichiarati tali dagli enti competenti e i documenti attestino tale qualifica. 3. I soci che intendono circolare liberamente con i loro veicoli storici dovranno quindi richiedere tutti il CRS (anche se in possesso da anni dell’Attestato di storicità) oppure dovranno richiederlo solo per i veicoli non ancora in possesso di Attestato di storicità? L’attestato di storicità è il documento che l’ASI rilascia “ad probationem” per fini fiscali ai sensi dell’art. 63 legge 342/2000. Restano validi a tutti gli effetti quelli emessi antecedentemente il 19/3/2010. Dal 20/3/2010 la qualifica di veicolo di interesse storico e collezionistico si acquisisce attraverso il CRS. Questo è inoltre il documento richiesto per la revisione periodica. 4. L’Attestato di storicità servirà solo ai fini fiscali, cioè solo per l’esenzione bollo e per la stipula dell’assicurazione? Servirà sicuramente per quanto concerne la normativa fiscale, per quanto riguarda i contratti assicurativi saranno le varie compagnie a decidere, ma possono essere validi gli attestati, il CRS e il Certificato d’identità purchè riconosciuti tali dalle Compagnie. 5. La Motorizzazione per procedere con la revisione richiede ora il CRS e non più l’attestato di storicità? Si, questo prevede il Decreto dal 20/3/2010. I veicoli dotati degli altri documenti recanti date antecedenti non necessitano del CRS. 6. A cosa serve esattamente il CRS (che ha preso il posto della scheda tecnica per immatricolazione) per un’autovettura/moto regolarmente circolante? Il D.M. 17 dicembre 2009 pubblicato sulla G.U. del 19 marzo 2010 prevede il rilascio del Certificato di Rilevanza Storica da parte di ASI, FMI (per le moto) e i Registri FIAT, Alfa Romeo e Lancia, presupposto per la classificazione di veicolo di interesse storico e collezionistico e necessario per: • la reimmissione in circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, • e la loro revisione, biennale, con applicazione di norme che rispettano la loro storicità, contenute nel D.M., nella Circolare 4 ottobre 2010 n. 79260 e nei loro allegati ( in caso contrario la revisione viene effettuata rispettando le norme vigenti per i veicoli ordinari). 7. L’Attestato Storico è un certificato ancora utile alla stipula di un contratto assicurativo...
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