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Gentili soci
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4,
del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;”
PRECISAZIONI SU NORME VEICOLI STORICI
A TUTTI I CLUB FEDERATI ASI Poiché continua ad esserci una certa confusione nell’interpretazione delle norme riguardanti i veicoli d’interesse storico e collezionistico ritengo opportuno precisare e ribadire quanto segue. Attualmente l’ASI rilascia tre documenti: 1- L’Attestato di datazione e storicità – AdS (a seguito della normativa di cui all’art. 63 L. 342/2000). Esso determina l’esenzione o la riduzione delle tasse automobilistiche ed è necessario per ottenere tale beneficio oggi e dal 2000. 2 – Il Certificato di Rilevanza Storica – CRS (a seguito del D.M. 19/3/2010) necessario per la circolazione dei veicoli d’interesse storico e collezionistico dal 19/03/2010. 3 – Il Certificato d’Identità – CI (omologazione) ai fini privatistici per la partecipazione ai raduni. Coloro che, prima del 19/03/2010 hanno ottenuto un attestato di datazione e storicità, oppure un Certificato d’Identità, non hanno necessità di ottenere, per lo stesso veicolo, un CRS, dal momento che il certificato precedentemente rilasciato ha la stessa efficacia (punto 2.2.1 Circ. n° 79260 del 04/10/2010), così come le domande presentate prima di tale data. Grazie per l’attenzione. Cordiali saluti. La...
approfondisciVEICOLI ISCRITTI NEI REGISTRI STORICI
REGIONE LOMBARDIA RIDUZIONI ED ESENZIONI PER VEICOLI ISCRITTI NEI REGISTRI STORICI Gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico, iscritti nei registri Automotoclub Club Storico Italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano Alfa Romeo, Federazione Motociclistica Italiana (FMI), sono totalmente esenti dal pagamento della tassa automobilistica (di proprietà o di circolazione), purchè il proprietario sia in regola con il rinnovo annuale dell’iscrizione....
approfondisciDecreto veicoli fuori uso
NUOVO DECRETO SUI VEICOLI FUORI USO Il 19 giugno scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato, in attuazione della direttiva 2000/53/CE, il decreto legislativo n°209 del 24 giugno 2003 che ha lo scopo di ridurre al minimo l’impatto che i veicoli fuori d’uso hanno sull’ambiente, mettendo in atto le condizioni per lo sviluppo di un sistema efficiente di raccolta, recupero e riciclaggio dei materiali derivanti da questi veicoli, al fine di contribuire alla conservazione ed al miglioramento della qualità dell’ambiente. Il decreto individua le misure per prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli e per ridurre le sostanze pericolose presenti negli stessi, misure che dovranno essere adottate fin dalle fasi di progettazione e produzione dei veicoli. Un veicolo è classificato fuori uso (Art. 3 comma 2): con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso o tramite il concessionario o il gestore dell’automercato o della succursale della casa costruttrice che ritira un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. È, comunque, considerato rifiuto e sottoposto al relativo regime, anche prima della consegna al centro di raccolta, il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, salvo il caso di esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale è stata effettuata la cancellazione dal PRA a cura del proprietario; nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati; a seguito di specifico provvedimento dell’autorità amministrativa o giudiziaria; in ogni altro caso in cui il veicolo ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono. Come specificato nel terzo comma dell’Art. 3 di questo decreto: “Non rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi del comma 1, lettera b), e non sono soggetti alla relativa disciplina, i veicoli d’epoca, ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all’uso ovvero in pezzi...
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