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Gentili soci
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4,
del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;”
GENTILI SOCI
Gentili soci Negli ultimi giorni sono pervenute diverse domande circa la possibilità di circolare con i veicoli storici. Vi invitiamo pertanto a consultare il link di Regione Lombardia che troverete allegato al fine di soddisfare i vs. dubbi. Nel link che vi si aprirà dovete scorrere fino alla dicitura “MIsure strutturali permanenti per la limitazione del traffico veicolare” dove alla fine del riquadro troverete “Sono esclusi dal fermo della circolazione: (…) i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;” Vi invitiamo a consultare fonti ufficiali prescindendo da qualsiasi comunicazione contraria che non pervenga da Regione Lombardia. Di seguito, il link:...
approfondisciREVISIONI PIU’ SEMPLICI
Comunicato stampa n. 53 10/11/2021 SVOLTA PER I VEICOLI STORICI: REVISIONI PIÙ SEMPLICI Dal 20 novembre è diventato più facile revisionare un veicolo di interesse storico e collezionistico immatricolato entro il 1° gennaio 1960. Ora, infatti, è possibile presentarlo in qualsiasi officina autorizzata e non più, come avveniva in precedenza, solo nei centri provinciali della Motorizzazione Civile. In questo modo il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile è venuto incontro alle richieste del mondo dei collezionisti e dell’Automotoclub Storico Italiano, che rappresenta la più grande associazione di settore: lo spostamento, spesso per diversi chilometri, di un veicolo ultra-cinquantennale non è sempre di facile gestione. D’ora in avanti, inoltre, occorre rivolgersi presso le sedi provinciali della Motorizzazione solo se il mezzo storico non può affrontare le prove sui rulli dinamometrici delle normali officine. In questo caso, i controlli della frenata si svolgeranno con l’uso di un dispositivo GPS ed il veicolo alla velocità di almeno 40 chilometri orari per calcolare una decelerazione superiore a 4,5 metri al secondo. Non solo. Nel nuovo decreto è stata inserita anche la deroga al controllo delle emissioni per i veicoli costruiti prima del 4 agosto 1971. “Si conclude un lungo percorso – spiega Alberto Scuro, presidente ASI – che la nostra associazione stava portando avanti da anni con la collaborazione della Motorizzazione. L’emanazione del provvedimento, già previsto e dettagliato a fine 2019, è arrivata finalmente alla firma del Ministro Enrico Giovannini. I veicoli storici costituiscono un patrimonio culturale da promuovere, difendere e tutelare. Ridurre la burocrazia e semplificare le procedure per mettere in regola la propria auto o la propria moto classica vale più di incentivi economici”....
approfondisciRISOLUZIONE n. 1/2021. Veicoli storici – Nuove modalità per ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica
RISOLUZIONE+N.+1-2021+-+VEICOLI+STORICI (2) Oggetto : RISOLUZIONE n. 1/2021. Veicoli storici – Nuove modalità per ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica L’art. 9, comma 1, lett. c), della l.r. 6 agosto 2021, n. 15, ha novellato, integralmente, il comma 4 dell’art. 48 della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, relativamente alle modalità per ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli storici individuati ai sensi dell’art. 1, comma 1048, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Referente per l’istruttoria della pratica: GABRIELE LIOTTA Tel. 02/6765.8116 Il legislatore regionale ha voluto semplificare le procedure per il riconoscimento di tale beneficio, facendo sinergia con le vigenti norme statali che prevedono la riduzione del 50% della tassa auto per i veicoli tra 20 e 29 anni dalla costruzione, a condizione che il relativo certificato di rilevanza storica venga annotato sulla carta di circolazione. In Regione Lombardia, in presenza di tale certificato, permane l’esenzione totale dal pagamento della tassa automobilistica a partire da 20 anni dalla costruzione del veicolo e, in un’ottica di semplificazione, dal 1° gennaio 2022, gli interessati non dovranno più presentare apposita istanza alla Regione Lombardia ma sarà sufficiente far annotare sulla Carta di circolazione il Certificato di Rilevanza Storica, con le modalità previste dall’art. 1, comma 1048, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il sistema informativo della Motorizzazione comunicherà all’archivio nazionale e, quindi, alla Regione Lombardia l’avvenuta annotazione con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data della relativa registrazione. Pertanto, dal 1° gennaio 2022, non saranno prese in considerazione richieste di esenzione presentate in modo difforme da quello sopra descritto (annotazione sulla carta di circolazione del CRS secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 1048, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) salvo quanto stabilito con la Risoluzione n. 1/2019, per i veicoli ultratrentennali non adibiti ad uso professionale ed al relativo regime fiscale e per i quali non sia possibile effettuare l’annotazione. L’annotazione sulla carta di circolazione assume carattere permanente in quanto riferita al veicolo e, pertanto, produrrà effetti anche in caso di successivi passaggi di proprietà. Non sarà più necessario comunicare la variazione soggettiva a Regione. Trattandosi di norma più favorevole, le annotazioni dei Certificati di Rilevanza Storica sulla carta di circolazione avvenute prima del 1° gennaio 2022 sono acquisiste all’archivio regionale della tassa automobilistica e producono effetti da quella data di registrazione. Relativamente alle esenzioni riconosciute fino al 31 dicembre 2021, le stesse mantengono validità fino ad eventuale passaggio di proprietà del veicolo esente. In tal caso, infatti, il nuovo proprietario per conservare l’esenzione dovrà procedere con l’annotazione del CRS sulla carta di circolazione. IL DIRIGENTE U.O. Tutela della Entrate Tributarie Regionali MICHELE COLOSIMO Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l’Ente. Referente per l’istruttoria della pratica: GABRIELE LIOTTA Tel....
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