CRS ED ESENZIONE

CRS ED ESENZIONE

Gent.mi soci presenti e futuri,
Una delle domande che più spesso ci viene posta è quella del bollo delle auto storiche e di come ci si debba comportare in merito. Facciamo chiarezza: in regione lombardia autoveicoli e motoveicoli di età compresa tra i 20 e i 29 anni d’età se non iscritte a:
– ASI;
– FMI;
– RIVS e Aci storico -> per i quali viene richiesta apposita istanza.
– Equipollenti registri di marca: Registro Fiat, Registro Alfa Romeo e Lancia;
pagano il bollo.

Cosa succede se queste macchine vengono iscritte all’Asi?
Con il CRS e la sua successiva annotazione sulla carta di circolazione (nel gergo comune: libretto) da parte di Agenzie specializzate o dalla motorizzazione stessa vengono esentate dal pagamento del bollo auto. Tale informazione sarà acquisita all’archivio della tassa auto e produrrà i suoi effetti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data dell’annotazione.

Quando viene riconosciuta l’esenzione?
L’esenzione è riconosciuta dal periodo di imposta in corso esclusivamente al compimento del 20° anno dalla costruzione, a condizione che l’annotazione sia effettuata entro il terzo mese successivo. (fonte: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/tributi-e-canoni/Bollo-auto/agevolazioni/esenzione-veicoli-storici-/esenzione-veicoli-storici-).

Come fare se ho un vecchio CRS non annotato a libretto?
Le esenzioni ottenute con la vecchia procedura fino al 31/12/2021 con la presentazione dell’ apposita istanza in Regione Lombardia sono ritenute valide.

Se ho un CRS vecchio non annotato a libretto e ho venduto l’auto?
Il vecchio proprietario sarà tenuto a cedere il CRS al nuovo proprietario che dovrà procedere alla variazione del nominativo presso un Club federato Asi successivamente procedere all’annotazione del CRS a libretto.

Per mantenere il beneficio dell’esenzione devo rinnovare il tesseramento tutti gli anni?
Di ciò ne parlano le : MODALITA’ APPLICATIVE DELL’ART. 48, COMMA 4, DELLA L.R. 14 LUGLIO 2003, N.10.
Gli uffici regionali verificano l’iscrizione del proprietario del veicolo ai richiamati registri solo in sede di richiesta dell’esenzione, ovvero nel caso di passaggio di proprietà del veicolo. L’esenzione opera in capo al soggetto passivo d’imposta che coincide con il proprietario del veicolo secondo le risultanze del Pubblico Registro Automobilistico (art. 39, l.r. n. 10/2003). Ne consegue che la procedura amministrativa per l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli storici non prevede il versamento annuale da parte del socio ad uno dei registri che attestano i requisiti di cui all’art. 60 del Codice della Strada, ovvero ad una delle associazioni federate con i medesimi registri. Pertanto, ai fini dell’esenzione dei veicoli di interesse storico e collezionistico ammessi alle agevolazioni fiscali, gli uffici regionali non verificano alcun tipo di regolarità di pagamento della quota associativa annuale.

fonte normative:
Art. 1, comma 1048, della legge 145/2018
Ris. 1-2/2021 di Regione Lombardia

Clarissa Balzarotti Stefanini

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