Decreto veicoli fuori uso

NUOVO DECRETO SUI VEICOLI FUORI USO

Il 19 giugno scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato, in attuazione della direttiva 2000/53/CE, il decreto legislativo n°209 del 24 giugno 2003 che ha lo scopo di ridurre al minimo l’impatto che i veicoli fuori d’uso hanno sull’ambiente, mettendo in atto le condizioni per lo sviluppo di un sistema efficiente di raccolta, recupero e riciclaggio dei materiali derivanti da questi veicoli, al fine di contribuire alla conservazione ed al miglioramento della qualità dell’ambiente.
Il decreto individua le misure per prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli e per ridurre le sostanze pericolose presenti negli stessi, misure che dovranno essere adottate fin dalle fasi di progettazione e produzione dei veicoli.

Un veicolo è classificato fuori uso (Art. 3 comma 2):

con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso o tramite il concessionario o il gestore dell’automercato o della succursale della casa costruttrice che ritira un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. È, comunque, considerato rifiuto e sottoposto al relativo regime, anche prima della consegna al centro di raccolta, il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, salvo il caso di esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale è stata effettuata la cancellazione dal PRA a cura del proprietario;
nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
a seguito di specifico provvedimento dell’autorità amministrativa o giudiziaria;
in ogni altro caso in cui il veicolo ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.
Come specificato nel terzo comma dell’Art. 3 di questo decreto:
“Non rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi del comma 1, lettera b), e non sono soggetti alla relativa disciplina, i veicoli d’epoca, ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all’uso ovvero in pezzi smontati.”

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