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Gentili soci

Negli ultimi giorni sono pervenute diverse domande circa la possibilità di circolare con i veicoli storici. Vi invitiamo pertanto a consultare il link di Regione Lombardia che troverete allegato al fine di soddisfare i vs. dubbi. 
Nel link che vi si aprirà dovete scorrere fino alla dicitura “MIsure strutturali permanenti per la limitazione del traffico veicolare” dove alla fine del riquadro troverete
“Sono esclusi dal fermo della circolazione:
(…)
  • i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;”
 
Vi invitiamo a consultare fonti ufficiali prescindendo da qualsiasi comunicazione contraria che non pervenga da Regione Lombardia. 
Di seguito, il link: 

CRS ED ESENZIONE

Scritto il 14 Febbraio 2024 | 0 commenti

CRS ED ESENZIONE

CRS ED ESENZIONE Gent.mi soci presenti e futuri, Una delle domande che più spesso ci viene posta è quella del bollo delle auto storiche e di come ci si debba comportare in merito. Facciamo chiarezza: in regione lombardia autoveicoli e motoveicoli di età compresa tra i 20 e i 29 anni d’età se non iscritte a: – ASI; – FMI; – RIVS e Aci storico -> per i quali viene richiesta apposita istanza. – Equipollenti registri di marca: Registro Fiat, Registro Alfa Romeo e Lancia; pagano il bollo. Cosa succede se queste macchine vengono iscritte all’Asi? Con il CRS e la sua successiva annotazione sulla carta di circolazione (nel gergo comune: libretto) da parte di Agenzie specializzate o dalla motorizzazione stessa vengono esentate dal pagamento del bollo auto. Tale informazione sarà acquisita all’archivio della tassa auto e produrrà i suoi effetti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data dell’annotazione. Quando viene riconosciuta l’esenzione? L’esenzione è riconosciuta dal periodo di imposta in corso esclusivamente al compimento del 20° anno dalla costruzione, a condizione che l’annotazione sia effettuata entro il terzo mese successivo. (fonte: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/tributi-e-canoni/Bollo-auto/agevolazioni/esenzione-veicoli-storici-/esenzione-veicoli-storici-). Come fare se ho un vecchio CRS non annotato a libretto? Le esenzioni ottenute con la vecchia procedura fino al 31/12/2021 con la presentazione dell’ apposita istanza in Regione Lombardia sono ritenute valide. Se ho un CRS vecchio non annotato a libretto e ho venduto l’auto? Il vecchio proprietario sarà tenuto a cedere il CRS al nuovo proprietario che dovrà procedere alla variazione del nominativo presso un Club federato Asi successivamente procedere all’annotazione del CRS a libretto. Per mantenere il beneficio dell’esenzione devo rinnovare il tesseramento tutti gli anni? Di ciò ne parlano le : MODALITA’ APPLICATIVE DELL’ART. 48, COMMA 4, DELLA L.R. 14 LUGLIO 2003, N.10. Gli uffici regionali verificano l’iscrizione del proprietario del veicolo ai richiamati registri solo in sede di richiesta dell’esenzione, ovvero nel caso di passaggio di proprietà del veicolo. L’esenzione opera in capo al soggetto passivo d’imposta che coincide con il proprietario del veicolo secondo le risultanze del Pubblico Registro Automobilistico (art. 39, l.r. n. 10/2003). Ne consegue che la procedura amministrativa per l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli storici non prevede il versamento annuale da parte del socio ad uno dei registri che attestano i requisiti di cui all’art. 60 del Codice della Strada, ovvero ad una delle associazioni federate con i medesimi registri. Pertanto, ai fini dell’esenzione dei veicoli di interesse storico e collezionistico ammessi alle agevolazioni fiscali, gli uffici regionali non verificano alcun tipo di regolarità di pagamento della quota associativa annuale. fonte normative: Art. 1, comma 1048, della legge 145/2018 Ris. 1-2/2021 di Regione Lombardia — Clarissa Balzarotti...

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GENTILI SOCI

Scritto il 14 Febbraio 2024 | 0 commenti

GENTILI SOCI

Gentili soci Negli ultimi giorni sono pervenute diverse domande circa la possibilità di circolare con i veicoli storici. Vi invitiamo pertanto a consultare il link di Regione Lombardia che troverete allegato al fine di soddisfare i vs. dubbi. Nel link che vi si aprirà dovete scorrere fino alla dicitura “MIsure strutturali permanenti per la limitazione del traffico veicolare” dove alla fine del riquadro troverete “Sono esclusi dal fermo della circolazione: (…) i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;” Vi invitiamo a consultare fonti ufficiali prescindendo da qualsiasi comunicazione contraria che non pervenga da Regione Lombardia. Di seguito, il link:...

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REVISIONI PIU’ SEMPLICI

Scritto il 11 Novembre 2021 | 0 commenti

REVISIONI PIU’ SEMPLICI

Comunicato stampa n. 53 10/11/2021 SVOLTA PER I VEICOLI STORICI: REVISIONI PIÙ SEMPLICI Dal 20 novembre è diventato più facile revisionare un veicolo di interesse storico e collezionistico immatricolato entro il 1° gennaio 1960. Ora, infatti, è possibile presentarlo in qualsiasi officina autorizzata e non più, come avveniva in precedenza, solo nei centri provinciali della Motorizzazione Civile. In questo modo il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile è venuto incontro alle richieste del mondo dei collezionisti e dell’Automotoclub Storico Italiano, che rappresenta la più grande associazione di settore: lo spostamento, spesso per diversi chilometri, di un veicolo ultra-cinquantennale non è sempre di facile gestione. D’ora in avanti, inoltre, occorre rivolgersi presso le sedi provinciali della Motorizzazione solo se il mezzo storico non può affrontare le prove sui rulli dinamometrici delle normali officine. In questo caso, i controlli della frenata si svolgeranno con l’uso di un dispositivo GPS ed il veicolo alla velocità di almeno 40 chilometri orari per calcolare una decelerazione superiore a 4,5 metri al secondo. Non solo. Nel nuovo decreto è stata inserita anche la deroga al controllo delle emissioni per i veicoli costruiti prima del 4 agosto 1971. “Si conclude un lungo percorso – spiega Alberto Scuro, presidente ASI – che la nostra associazione stava portando avanti da anni con la collaborazione della Motorizzazione. L’emanazione del provvedimento, già previsto e dettagliato a fine 2019, è arrivata finalmente alla firma del Ministro Enrico Giovannini. I veicoli storici costituiscono un patrimonio culturale da promuovere, difendere e tutelare. Ridurre la burocrazia e semplificare le procedure per mettere in regola la propria auto o la propria moto classica vale più di incentivi economici”....

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